31Maggio2024

Ordinanza N. 206 del 30/05/2024 - Deroga per il superamento dei limiti delle emissioni Sonore per gli eventi di intrattenimento all'aperto che si svolgeranno durante i solenni festeggiamenti in onore dei Santi patroni Erasmo e Marciano

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Comune di Gaeta

Ordinanza N. 206 del 30/05/2024

DEROGA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE PER GLI EVENTI DI INTRATTENIMENTO ALL'APERTO CHE SI SVOLGERANNO DURANTE I SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ERASMO E MARCIANO.

Premesso che nelle giornate dell’1 e 2 giugno 2024 │ previsto a Gaeta lo svolgimento di iniziative musicali inserite nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Erasmo e Marciano;

Considerato che

  • tali iniziative determinano un elevato afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa, soprattutto giovanile e, pertanto si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell’offerta turistica locale;
    • gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali allestiti anche a corredo delle iniziative di cui in premessa rappresentano un’attività complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande;
      • L’Ordinanza Sindacale n. 298 del 29.11.2012 del Comune di Gaeta che disciplina le emissioni acustiche e sonore, su tutto il territorio comunale, generate dalle attività di intrattenimento di spettacoli sonori complementari alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • l’art. 6, comma 1, lett. h) della legge 26 ottobre 1995 n.447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell’ambiente abitativo o esterno;

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte possono giustificare il ricorso all’adozione del presente provvedimento di deroga delle emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e dell’Ordinanza Sindacale n.298 del 29/11/2012, esercitando il potere derogatorio attribuito dalla citata legge n.447/1995;

 Rilevata

  • l’eccezionalità delle iniziative suddette, che vedrà il contributo e il coinvolgimento di artisti di elevata considerazione e notorietà, con conseguenti ricadute positive per la nostra città sia in termini di immagine che economiche.
  • le considerazioni sopra esposte giustificano limitatamente ad alcuni giorni il ricorso all’adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;
  • la Legge 26 ottobre 1995 n.447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • il D.P.C.M. 16 novembre 1999 n.215, “Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
  • il D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
  • il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il DPR n.227/2011;
  • il D.Lgs. n.42/2017;
  • Lo Statuto dell’Ente;

O R D I N A

Limitatamente agli eventi con spettacoli e/o intrattenimenti musicali che si svolgeranno durante i solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Erasmo e Marciano previsti per i giorni dell’ 1 e 2 giugno 2024 dalle ore 19:00 alle ore 01:00, la deroga al limite dei valori di 

emissione acustica e sonora e comunque fino al termine degli eventi de quibus, di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dall’Ordinanza Sindacale n. 298 del 29.11.2012 di disciplina delle emissioni acustiche e sonore del Comune di Gaeta;

│ fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l’esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all’art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all’aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicenti;

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente Ordinanza ed │ fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;

Salvo che il fatto non costituisca reato, eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dalla L. 447/95;