Il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, ha previsto la proroga fino al 31 agosto della validità dei documenti di riconoscimento e d’identità di cui all’art.1, comma 1, lettere c) d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazione pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 (si precisa che la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento).
RILASCIO CARTE D’IDENTITA’
Al fine di non affollare gli uffici e di mettere in atto ogni possibile misura organizzativa volta al contenimento del contagio da COVID 19, si ricorda che il rilascio delle carte d’identità è limitato a casi di grave e comprovata urgenza e solo su appuntamento da prendere telefonando al 0771469258 o al 0771469498.
La grave e comprovata urgenza può ricondursi alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) il documento è scaduto o l’utente non ne è in possesso (PER LA SCADENZA BISOGNA TENER PRESENTE CHE TUTTE LE CARTE DI IDENTITA’ SCADUTE O IN SCADENZA SUCCESSIVAMENTE AL 17.03.2020 SONO AUTOMATICAMENTE PROROGATE FINO AL 31.08.2020);
b) il richiedente dimostra la necessità impellente di avere la carta, ad esempio perché sprovvisto di ogni altro documento.
E’ utile avere bene a mente e ricordare ai cittadini che:
- Nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni la carta d’identità può essere sempre sostituita con altro documento di riconoscimento;
- Non possono esservi, visto lo stato d’emergenza, né ragioni di viaggio (a meno che non siano documentate con specifiche autorizzazioni), né di salute o di accesso a procedure concorsuali o esami per la patente (tutto sospeso).